dicembre 16, 2017

I vantaggi dell’impianto multiservizio

Perché conviene realizzare un impianto multiservizio in fibra ottica?

Perché con una sola infrastruttura hai predisposto per tutti i servizi: tv, satellite, internet, telefono, videocitofono ecc.Inoltre il cavo in fibra non invecchia e non si sostituisce più!

L’impianto in fibra è più complesso da realizzare?

No, è più semplice, con un solo cavo per appartamento possiamo realizzare o predisporre tutti i servizi. Inoltre il cavo in fibra ottica è molto sottile così da poter sfruttare tutti i tubi presenti nell’edificio per raggiungere l’appartamento.

Il cavo in fibra ottica invecchia?

No, una volta posata la fibra non richiede manutenzione, non si ossida, non risente dell’umidità e della salsedine.

Devo realizzare una nuova palazzina, è obbligatorio l’impianto multiservizio in fibra ottica?

Sì, con la legge 164/2014 Sblocca Italia è stato stabilito che, dal 1 luglio 2015, gli edifici di nuova realizzazione o sottoposti a forte ristrutturazione debbano obbligatoriamente essere dotati di un impianto multiservizio in fibra ottica.

“Art. 135 -bis. — (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici). — 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 3. Gli edifi ci equipaggiati in conformità al presente articolo possono benefi ciare, ai fi ni della cessione, dell’affi tto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3”

 

Inoltre il decreto Legislativo 33/2016 dispone che il condominio che realizza un impianto multiservizio, ha diritto a ricevere un equo compenso dai gestori di servizi di rete che lo utilizzano per fornire i propri servizi di banda ultra larga.

“I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sè un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.”

 

In più, solo a fronte di questo adempimento verrà rilasciata la concessione edilizia e l’immobile potrà essere oggetto di compravendita.